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Tutela dei dati personali - Documenti del Garante

Privacy su internet

 

" Gli indirizzi e-mail non sono 
pubblici "

 

Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente 
utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi 
in rete. La vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail 
che Internet consente, non rende lecito l'uso di questi 
dati personali
per scopi diversi da quelli per i quali 
sono presenti on line
. Gli indirizzi e-mail non sono, 
insomma, "pubblici" come possono essere quelli presenti 
sugli elenchi telefonici.
Il principio è stato ribadito dall'Autorità Garante 
(composta da Stefano Rodotà. Giuseppe Santaniello, 
Gaetano Rasi e Mauro Paissan) che ha affrontato in 
questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano 
segnalato la pratica ormai diffusa di inviare e-mail 
commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti 
in rete. Alle proteste degli utenti, le società che 
avevano inviato le e-mail rispondevano che non vi era 
stata alcuna violazione della privacy perché gli 
indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso 
attraverso appositi software) e che pertanto erano 
"pubblici".
Niente di più sbagliato, afferma l'Autorità. Gli 
indirizzi di posta elettronica non provengono, infatti, 
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati 
o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono 
sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità 
da parte di chiunque. La circostanza che l'indirizzo 
e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, 
da una pluralità di soggetti non lo rende, infatti, 
liberamente utilizzabile e non autorizza comunque 
l'invio di informazioni, di qualunque genere, anche se 
non specificamente a carattere commerciale o 
promozionale, senza un preventivo consenso.
L'Autorità sottolinea che l'eventuale disponibilità in 
Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se 
resi conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad 
esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) 
attraverso siti web o newsgroup,
va "rapportata alle 
finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete"
.
A maggior ragione questo principio vale in caso di uso 
indebito di software che rastrellano automaticamente 
migliaia di indirizzi in rete o li creano "a tavolino" a 
prescindere da un accertamento sulla loro effettiva 
esistenza.
Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli 
utenti web è obbligatorio, dunque, ottenere prima il 
loro consenso.
Uno degli ultimi casi di cui si è occupato il collegio 
del Garante ha riguardato un docente che si era visto 
recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo 
di posta elettronica, presente per finalità di istituto, 
sul sito dell'università presso la quale insegna.