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Tutela dei dati personali - Documenti del Garante
Privacy su internet
"
Gli indirizzi e-mail non sono
pubblici "
Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente
utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi
in rete. La vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail
che Internet consente, non rende lecito l'uso di questi
dati personali per scopi diversi da quelli per i quali
sono presenti on line. Gli indirizzi e-mail non sono,
insomma, "pubblici" come possono essere quelli presenti
sugli elenchi telefonici.
Il principio è stato ribadito dall'Autorità Garante
(composta da Stefano Rodotà. Giuseppe Santaniello,
Gaetano Rasi e Mauro Paissan) che ha affrontato in
questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano
segnalato la pratica ormai diffusa di inviare e-mail
commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti
in rete. Alle proteste degli utenti, le società che
avevano inviato le e-mail rispondevano che non vi era
stata alcuna violazione della privacy perché gli
indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso
attraverso appositi software) e che pertanto erano
"pubblici".
Niente di più sbagliato, afferma l'Autorità. Gli
indirizzi di posta elettronica non provengono, infatti,
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati
o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono
sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità
da parte di chiunque. La circostanza che l'indirizzo
e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente,
da una pluralità di soggetti non lo rende, infatti,
liberamente utilizzabile e non autorizza comunque
l'invio di informazioni, di qualunque genere, anche se
non specificamente a carattere commerciale o
promozionale, senza un preventivo consenso.
L'Autorità sottolinea che l'eventuale disponibilità in
Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se
resi conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad
esempio su un sito istituzionale o anche aziendale)
attraverso siti web o newsgroup, va "rapportata alle
finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete".
A maggior ragione questo principio vale in caso di uso
indebito di software che rastrellano automaticamente
migliaia di indirizzi in rete o li creano "a tavolino" a
prescindere da un accertamento sulla loro effettiva
esistenza.
Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli
utenti web è obbligatorio, dunque, ottenere prima il
loro consenso.
Uno degli ultimi casi di cui si è occupato il collegio
del Garante ha riguardato un docente che si era visto
recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo
di posta elettronica, presente per finalità di istituto,
sul sito dell'università presso la quale insegna.
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