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ENPALS

1)Quali sono le categorie di lavoratori che devono essere iscritte all’ENPALS?

I lavoratori dello spettacolo (DLCPS 16 luglio 1947, n.708) e gli sportivi professionisti (Legge n.366/73 e Legge n. 91/81) (Tabella, Gruppi A - B – C).

2)Chi deve iscrivere il lavoratore?

Il datore di lavoro (Tabella delle Attività).

3)Chi può essere considerato datore di lavoro?

Datore di lavoro può essere considerato:

l’organizzatore di attività di spettacolo;

il responsabile di un’impresa di spettacolo che opera sul territorio (orchestre, compagnie teatrali, ecc.).

4)Che cos’è il certificato di agibilità?

Il certificato di agibilità è un documento richiesto dal datore di lavoro per tutelare i lavoratori compresi nelle categorie dal n.1 al n.14 (Tabella, Gruppo A ).

5)In quali casi il datore di lavoro deve versare il deposito cauzionale?

Il datore di lavoro dovrà versare deposito cauzionale nel caso in cui impieghi lavoratori indicati nel gruppo A (Tabella, Gruppo A ), al momento della prima immatricolazione dell’attività, o nel caso in cui risulti moroso.

6)Quali sono gli adempimenti richiesti al lavoratore?

I lavoratori non hanno alcun onere, anzi vengono tutelati dalla normativa previdenziale. Tutti gli oneri e gli adempimenti sono a carico dei datori di lavoro.

7)E’ necessario che il lavoratore abbia una partita IVA?

Non necessariamente, dipende dalla posizione del lavoratore. Il datore di lavoro deve versare i contributi sia per le prestazioni artistiche dei lavoratori con cui si instaura un rapporto di "dipendenza", sia per le prestazioni effettuate dal lavoratore inquadrato formalmente come "professionista".

8)Quanto costa essere in regola con l’ENPALS?

Per lo svolgimento delle pratiche presso gli Uffici SIAE non è richiesto alcun importo. È però necessario versare i contributi.

9)Come avviene il versamento dei contributi

Gli Uffici SIAE non hanno compiti di riscossione dei contributi: il versamento va fatto presso gli istituti bancari o gli uffici postali, utilizzando il modello F24.

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SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

A tutte le Imprese dello spettacoloAgli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacoloA tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionistiAlle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI

Circolare n. 21 del 4/6/2002 Protocollo n. 12 /CS e, p.c.

Allegati: 1 Al Sig. Commissario StraordinarioAi Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti

Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale LORO SEDI



Oggetto: Il certificato di agibilità.

Sommario Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente la normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato di agibilità al fine di fornire un quadro completo in tale materia e per uniformare la prassi sul territorio nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una convenzione sottoscritta dall'Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si è instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una più capillare presenza sul territorio, un migliore servizio all'utenza. E' stata inoltre analizzata la complessa problematica inerente il "dilettantismo" nell'ottica di salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo svolgimento della meritoria opera di diffusione dell'arte svolta dagli operatori del settore dilettantistico/amatoriale.


Premessa.

Nell'occasione del riesame della normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato di agibilità per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l'importanza che riveste per il lavoratore l'iscrizione all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché il conseguente regolare versamento dei relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica del soggetto protetto.

Si rammenta altresì che l'obbligo del versamento contributivo grava sul datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei contributi o di altri inadempimenti di natura amministrativa (quali la mancata richiesta del certificato di agibilità o la mancata presentazione della modulistica richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell'Ente di previdenza.

L'obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento ai lavoratori già titolari di una copertura assicurativa presso un diverso regime previdenziale obbligatorio.

In tale ipotesi, i contributi versati all'ENPALS sono utili ai fini della costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo riconosciuta al lavoratore la facoltà di ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi possono altresì dare luogo ad un ulteriore trattamento pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.

Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate con particolare attenzione le circostanze che consentono l'esonero dalla richiesta del certificato di agibilità e dal conseguente pagamento dei contributi, nell'ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo da forme di concorrenza sleale. In questo campo l'ENPALS è fortemente impegnato a contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A questo scopo l'Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo del territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002.


1. Il quadro normativo

Il certificato di agibilità è disciplinato dall'articolo 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, per quanto riguarda il certificato di agibilità, dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153.

Come è noto, in ragione delle peculiarità che caratterizzano il settore dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni (elenco nell'allegato 1).

Tale compito viene assolto dall'Ente attraverso il rilascio del certificato di agibilità, che viene rilasciato previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro può svolgere attività lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti nell'interno del modello, retribuiti con l'importo indicato a fianco di ognuno, nel periodo di validità del certificato di agibilità, riportato sul frontespizio dello stesso o comunque nell'ambito del periodo di contratto del lavoratore stesso se inferiore al periodo di validità del certificato di agibilità.

La previsione di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve peraltro essere letta in collegamento con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del medesimo provvedimento legislativo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'impresa ha l'obbligo di presentare all'Ente una denuncia (modello 032/U) delle persone dalla stessa occupate, indicando:
a) la retribuzione giornaliera corrisposta;
b) tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.

Grava sull'impresa, inoltre, l'obbligo di notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale: le denuncie di variazione (modello 032/U) devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni (articolo 9, comma 2).

L'art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e G.U. 14 maggio 1988, n. 112), dispone, inoltre, che "Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (elenco nell'allegato 1) dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10".

Il certificato di agibilità, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei contributi, non può essere richiesto dal singolo lavoratore, ma esclusivamente dall'effettivo datore di lavoro, di cui si dirà più in dettaglio al successivo punto 3.


2. La richiesta del certificato di agibilità

Il Modello 032/U di richiesta di agibilità deve essere compilato in duplice copia. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità è necessario che dal Modello 032/U e dagli allegati risultino sempre i seguenti elementi:
- i lavoratori occupati;
- il compenso previsto;
- i luoghi ove si svolgono le attività;
- le date di impegno.

Si precisa che, qualora i lavoratori in questione non risultassero già iscritti all'ENPALS, dovrà essere richiesta l'iscrizione, dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso, mediante la presentazione del modello 048/AG con fotocopia di un documento che attesti l'identità della persona.

(L'Enpals sta attivando le procedure automatizzate mediante il proprio "Portale" telematico relativamente a tutti gli adempimenti che i soggetti assicurati debbano espletare nei confronti dell'Ente. Al più presto sarà disponibile una procedura relativa alla gestione del certificato di agibilità. Per un elenco dei servizi telematici attualmente disponibili si consulti il sito web: www.enpals.it.)


3. A chi può essere rilasciato il certificato di agibilità

Il certificato di agibilità può essere rilasciato a imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti che svolgono un'attività tecnico-artistica nell'ambito dello spettacolo.

In genere si verificano due fattispecie:

a) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso l'obbligo del possesso del certificato di agibilità - unitamente alla obbligazione contributiva - ricade sul soggetto che ha scritturato i lavoratori;

b) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con società (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti siano muniti del prescritto certificato di agibilità ENPALS.

L'obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno in Italia.

Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti di cui al precedente paragrafo 2.

Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.

La durata del certificato di agibilità deve essere correlata ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta.

Si ricorda che le notizie di cui al punto 2 potranno essere oggetto di successive comunicazioni di variazione, nel rispetto dei limiti temporali all'uopo previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento (art. 9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni).

Si precisa inoltre che il certificato di agibilità può essere rilasciato a persona delegata appositamente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o formazione sociale.

Qualora l'impresa o la formazione sociale si avvalga di un professionista per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, lo stesso può richiedere il certificato di agibilità in nome e per conto dell'impresa se è iscritto in uno degli albi di cui al primo comma dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali).

Infine, si richiama l'attenzione alla normativa di cui all'art. 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto di intermediazione e di interposizione di manodopera.


4. Certificato di agibilità per particolari situazioni

E', altresì, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento.

Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità.

Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS più volte citato) non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta.

Colui che provvede all'organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati.

Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilità, di non percepire alcun compenso come sopra specificato.

Si ricorda che, a norma dell'art. 12 della Legge n. 153 del 1969 così come modificato dall'articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; non rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le indennità trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di "trasferta".


5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali.

Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti erogati a corrispettivo dell'allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall'Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all'allestimento di manifestazioni artistiche mediante l'attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso).

Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al precedente punto 4.

Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l'evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.

Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l'Enpals.

Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese di cui all'articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E' questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di "incasso da pubblico pagante" e l'esibizione sia configurabile come prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui "Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità".

Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non più necessario, non sarà più considerato utile per attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati.

Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l'attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4.


6. Altre situazioni particolari.

L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

Per quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato di agibilità e di pagamento dei contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso ai fini dell'organizzazione dell'evento.

Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che organizzano l'evento, una formazione sociale di artisti, su quest'ultima ricadrà l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità e del relativo versamento dei contributi.

Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai privati che organizzano l'evento si ricorda che l'adempimento è a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947 l'obbligo di accertarsi che quest'ultimi siano in possesso del certificato di agibilità.


7. Chi rilascia il certificato di agibilità

Il rilascio del certificato di agibilità è a cura dell'Enpals.

Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore - una volta verificato che la richiesta sia conforme alle disposizioni sopra impartite - restituisce all'impresa copia del Modello 032/U unitamente alla ricevuta datata e siglata, sostitutiva del certificato di agibilità, attestante la presenza nel Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio del certificato.

Si ribadisce ancora che ogni variazione rispetto alle date e località di svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori occupati deve essere resa nota all'Ente, direttamente o attraverso la SIAE, nel termine di cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.

Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell'Enpals, viene trasmesso dalla Siae alla Sede Compartimentale dell'Enpals competente per territorio.
Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell'operatore Siae, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilità.

Peraltro, anche se l'ENPALS entro il predetto termine di 30 giorni si esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli effetti già prodotti nelle more dell'assunzione di una decisione da parte dell'Ente.

Gli Uffici periferici dell'Ente, ai fini di uniformare le modalità operative rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e sottoscritto dal funzionario incaricato.

In relazione a quanto specificato nel presente punto, l'Ente provvederà rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla alle nuove esigenze e per semplificare gli adempimenti degli utenti.

Provvederà, inoltre, alla revisione delle procedure informatiche per adeguarle alla possibilità di utilizzare il portale telematico per l'inoltro di qualsiasi comunicazione all'Ente, ivi comprese le variazioni rispetto alla richiesta iniziale di certificato di agibilità.


8. Regime sanzionatorio

In caso di mancato accertamento del possesso del certificato di agibilità i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del possesso di tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di € 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947).


9. Deposito cauzionale

Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti è necessario il versamento del deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilità (retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero dei lavoratori moltiplicato per i giorni di lavoro moltiplicato per l'aliquota contributiva), nella misura del:
- 75% per le imprese della musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, per i complessi bandistici e per l'animazione turistica;
- 33% per le imprese della prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche, concertistiche e di balletto, per i circhi equestri e spettacoli viaggianti;
- 17% per i piccoli circhi di nuova costituzione ed associati all'Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti e con tendone di capienza per 400 posti;
- 100% per le imprese straniere della produzione cinematografica che, per la realizzazione in Italia di filmati o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani;
- 100% per le imprese dell'avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilità sia richiesto per un periodo pari od inferiore a 30 giorni;
- 70% per le imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali.

L'importo del versamento a titolo di deposito cauzionale è determinato dall'ufficio presso il quale è stata presentata la richiesta del certificato di agibilità (Sede dell'Enpals o sportello della Siae).

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/RC1. Si ricorda che il modello 031/RC1 deve essere compilato come segue:

· dati identificativi dell'impresa e dell'attività: tutti i dati
· periodo di riferimento: periodo per cui viene richiesta l'agibilità
· sezione 2: riferimento nota ENPALS: protocolllo ENPALS o SIAE
data: data richiesta
codice causale: 084
periodo di riferimento: nessun dato
Importo l'importo del deposito cauzionale

Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento.

A fronte della richiesta del certificato di agibilità, il deposito cauzionale è dovuto anche dalle imprese straniere operanti in Italia, come sopra specificato.

Per quanto riguarda le imprese e formazioni sociali straniere appartenenti a paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali, il certificato di agibilità potrà essere richiesto in nome e per conto del complesso straniero anche dall'impresa, ente o istituzione italiana con la quale è intercorso contratto di rappresentazione.

Si precisa infine che l'Ente può accettare come deposito cauzionale una fideiussione Bancaria. In tal caso, l'Impresa dovrà esibire valida certificazione attestante la fideiussione, la cui restituzione è vincolata ad un'apposita dichiarazione liberatoria dell'Ente.

L'ente, al fine di agevolare le imprese di nuova costituzione, sta valutando la possibilità di ridurre il peso del deposito cauzionale e le modalità di recupero delle somme versate a tale titolo. Le nuove disposizioni in materia di deposito cauzionale verranno comunicate con apposita circolare.


10. Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato, provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale.

Le imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato per spettacoli di arte varia dovranno versare anticipatamente, in luogo del deposito cauzionale di cui al precedente punto 9 la contribuzione ordinaria dovuta.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo CCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/R.

Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento.


11. Imprese straniere che operano in Italia provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale.

Se le predette imprese straniere provengono da paesi dell'area UE o con i quali esistono accordi internazionali in materia previdenziale, il certificato di agibilità dovrà essere rilasciato in regime di esenzione contributiva, previa esibizione dei previsti documenti esonerativi: E101, IT4, ecc (cfr. circolare n. 5 del 1985).

Si sottolinea che il certificato di agibilità, sia per le imprese facenti parte dell'U.E. o di paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi e convenzioni internazionali in materia previdenziale, sia per le imprese provenienti da paesi con i quali non siano vigenti tali tipi di rapporti, può essere rilasciato all'impresa, ente o istituzione italiana che, in nome e per conto di quella straniera, ha stipulato un contratto di rappresentazione assumendone diritti ed oneri.

Tale contratto, può essere stipulato anche con l'impresa, ente, istituzione italiana che riceve la prestazione artistica da quella straniera.


12. Lavoratori stranieri operanti in Italia.

a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale.

I lavoratori stranieri provenienti da Paesi dell'area UE o da Paesi con i quali esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni e modificazioni, categorie dal n. 1 al n. 14, sono sottoposti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani. Pertanto in caso di ingaggio da parte di un'impresa, ente, istituzione italiana, andrà richiesto il certificato di agibilità e, vigendo il principio della territorialità della prestazione, i contributi dovranno essere pagati in Italia, salvo che i lavoratori in questione siano in possesso dell'apposito modello esonerativo (esempio modello E101 per l'area UE), rilasciato dal competente ufficio straniero.
I modelli esonerativi dovranno essere esibiti in originale, e nel caso fossero interessati più Uffici periferici dell'Ente per attività da svolgere in luoghi diversi, onde consentire agli altri Uffici il rilascio del certificato di agibiltà, il primo di questi ultimi che rilascerà il certificato in questione, provvederà ad apporre la dizione "conforme all'originale" sulla copia che dovrà essere restituita al richiedente l'agibilità per gli adempimenti successivi.

b) lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale.

I lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, ingaggiati da un'impresa, ente, istituzione italiana sono soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani se ingaggiati con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14.
Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato di agibilità, presentando i contratti di ingaggio e, successivamente, pagare la contribuzione dovuta per le prestazioni rese.


13. Scambi culturali.

Le imprese straniere che operano in Italia in regime di scambio culturale tra i due paesi interessati, sono tenute a certificare la circostanza esibendo valida documentazione al momento della richiesta del certificato di agibilità.

A tal proposito esse dovranno esibire una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Esteri con l'indicazione che l'attività artistica in Italia avviene nell'ambito degli scambi culturali e che rientra nel protocollo d'intesa tra i due stati interessati. Subordinatamente, può essere rilasciata dichiarazione della rappresentanza diplomatica in Italia. Sarà considerata valida anche idonea dichiarazione dell'Ambasciata o dal Consolato Italiano del Paese di provenienza dell'impresa interessata. Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del protocollo d'intesa relativo agli scambi culturali sottoscritto dai due stati interessati.

Dovrà essere allegato anche l'invito formulato dall'Ente italiano al gruppo straniero contenente l'indicazione delle date e l'attestazione della gratuità delle prestazioni, elemento fondamentale degli scambi culturali.

Anche complessi o gruppi che in precedenza non fossero stati ricompresi tra quelli inizialmente indicati negli elenchi raggruppanti i medesimi complessi o gruppi destinati agli scambi culturali tra l'Italia ed il paese straniero, possono rientrare nell'ambito degli scambi stessi, peraltro i gruppi o complessi dovranno esibire documentazione attestante la circostanza in questione.

La documentazione di cui sopra dovrà essere rilsciata dalle medesime fonti indicate in precedenza (rapprestanza diplomatica italiana nel paese di provenienza, Ministero degli Esteri).

Se le imprese straniere operanti in regime di scambi culturali, ricevono un compenso a qualsiasi titolo per le prestazioni che andranno ad effettuare, questo dà luogo all'imposizione contributiva, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 153 del 1969, così come modificato dal D. Lgs. n. 314 del 1997.

Non saranno ritenute assoggettabili a contribuzione le spese di viaggio sostenute dall'impresa straniera dalla frontiera alla località sede della manifestazione, così come esentate saranno anche le spese di viaggio sostenute per lo spostamento da una località all'altra in caso di tour della stessa impresa.

Analogamente, non formeranno imponibile contributivo le spese di soggiorno sia pagate direttamente dall'impresa straniera, sia quelle rimborsate dall'impresa italiana a fronte di documentazione probante e sia con pagamento diretto da parte dell'impresa italiana, né le spese effettivamente sostenute e rimborsate a piè di lista.

Ovviamente le varie fattispecie di cui sopra dovranno essere previste nel contratto di scrittura artistica.


IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

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Allegato 1 - Elenco delle categorie di lavoratori per le quali deve essere richiesto il certificato di agibilità.


Gruppo canto

011 artisti lirici
012 cantanti
013 coristi e vocalisti
014 Maestri del coro, assistenti, aiuti ( suggeritori del coro )

Gruppo attori

021 attori di prosa e allievi attori (Mimi)
022 attori cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
023 artisti doppiatori (*)
024 attori di operetta
025 artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, soubrettes)
026 artisti del circo (acrobati, clowns, domatori, fantasisti)
027 artisti di fotoromanzi (*)
028 suggeritori teatrali, cinematografici (*), e di audiovisivi (*)
029 generici (*) e figuranti speciali (*)

Gruppo conduttori

031 presentatori
032 disc-jokey
033 animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, ecc.)

Gruppo registi - sceneggiatori

041 registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
042 aiuto-registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
043 sceneggiatori teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
045 direttori della fotografia (*)

Gruppo Direttori di scena e di doppiaggio

061 direttori di scena (*)
062 direttori di doppiaggio (*)
063 assistenti di scena e di doppiaggio (*)

Gruppo Direttori e Maestri di orchestra

071 direttori d'orchestra
072 sostituti direttori d'orchestra
073 maestri suggeritori

Gruppo concertisti, orchestrali

081 concertisti e solisti
082 professori d'orchestra
083 orchestrali anche di musica leggera

Gruppo ballo figurazione e moda

091 coreografi (*) e assistenti coreografi (*)
092 ballerini e tersicorei
093 indossatori
094 figuranti lirici
095 figuranti di sala

Gruppo tecnici

112 tecnici del montaggio e del suono del teatro
113 tecnici del montaggio e del suono di audiovisivi (*)

Gruppo operatori e maestranze

121 operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva (*)
122 aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva (*)
127 attrezzisti (*)

Gruppo scenografi

133 scenografi (*)

Gruppo bandisti

074 maestri di banda
084 bandisti

Gruppo amministratori

101 amministratori di formazioni artistiche

Gruppo arredatori e costumisti

131 Architetti (*), arredatori (*)
132 Costumisti (*), figurinisti (*), modiste (*)

Gruppo truccatori e parrucchieri

141 truccatori (*)
142 parrucchieri (*)

Gruppo tecnici

116 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro
117 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi (*)
119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda

Gruppo operatori e maestranze

124 maestranze teatrali
125 maestranze delle imprese di audiovisivi (*)


(*) non rientrano nel certificato di agibilità per attività finalizzate o inserite in produzioni cinematografiche (Art. 1, Legge n. 153/1988)
L'esenzione riguarda anche le imprese della produzione cinetelevisiva; fanno eccezione le imprese (per le quali rimane valida la prassi finora seguita) che operano in regime di appalto RAI, in virtù di apposito accordo sottoscritto tra RAI ed ENPALS, finalizzato ad una maggiore tutela dei lavoratori.
L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità permane per le emittenti radiotelevisive allorché contrattualizzino direttamente lavoratori per lo svolgimento di spettacoli di arte varia all'interno dei locali delle emittenti stesse.

N.B.: il codice indicato a fianco delle attività è quello da riportare nei modelli 031/CM e nei modelli 032/U.

 

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