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Tutela dei dati personali - Legge 675/96
Posta-spazzatura, lo stop del Garante
(di Manlio Cammarata da Interlex- 10.09.03)
La ripresa autunnale porta molte novità legislative nel
campo delle tecnologie dell'informazione.
La più attesa è certo il Codice in materia di protezione
dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), con le disposizioni aggiornate sulle misure
minime di sicurezza (Allegato B). Poi c'è lo schema del
Codice delle comunicazioni elettroniche, che recepisce
in un colpo solo ben cinque direttive europee (il
cosiddetto "pacchetto" del 2002, che ridisegna l'intero
settore delle telecomunicazioni). Infine, ma non ultima,
la legge di semplificazione 2001 (29 luglio 2003, n.
229), con diversi punti interessanti per le materie che
ci interessano.
E' il caso, prima di tutto, del "Codice
della privacy": non è facile esprimere valutazioni
sintetiche su un corpus di grandi dimensioni, che
raccoglie e riordina oltre cinque anni di normativa di
tutti i livelli, dalla legge del '96 ai provvedimenti
del Garante. Un primo assaggio delle differenti letture
che si possono dare del nuovo testo può emergere dal
confronto degli articoli di due esperti di sicurezza,
Andrea Gelpi e Corrado Giustozzi, che pubblichiamo in
questo numero (Misure minime, qualche passo avanti e
Dati al sicuro, non ci sono più scuse).
In tema di protezione dei dati personali merita un
discorso a parte il provvedimento del Garante sul mail
spamming. Ha riscosso l'attenzione dei media nella prima
settimana di questo mese (con le solite superficialità e
imprecisioni) ed è stato richiamato dalla newsletter del
Governo due giorni fa, anche se il testo porta la data
del 29 maggio.
"Il Garante vieta il mail
spamming" è la notizia in
sintesi, ma si sa che la sintesi va spesso a scapito
della precisione. Infatti, come si legge nel
provvedimento stesso, non c'è nessuna novità sostanziale
nella normativa sull'argomento.
In effetti il Garante accoglie l'allarme per
l'intollerabile e sempre crescente quantità di
posta-spazzatura che intasa i server e riempie le
mailbox degli utenti e richiama una per una le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
sull'invio di messaggi commerciali non richiesti.
Elimina anche qualche problema di natura strettamente
giuridica, come la discutibile natura di "dato
personale", qualche volta attribuita anche a stringhe di
caratteri generate casualmente da un software: saltando
a pie' pari la questione, il provvedimento ricorda che
comunque è necessario il consenso preventivo per l'invio
di qualsiasi messaggio non specificamente richiesto.
Anche per quanto riguarda gli indirizzi "conoscibili da
chiunque" o il per mail grabbing (raccolta automatica
di indirizzi disponibili sul web), il Garante non ha
dubbi: l'uso di tali indirizzi per l'invio di
comunicazioni commerciali è in contrasto col "principio
di finalità" dei trattamenti e quindi non è consentito.
Fin qui, tutto bene. Il problema è che buona parte della
spazzatura che appesta le nostre caselle è inviata da
soggetti stabiliti all'estero, ai quali le disposizioni
italiane e comunitarie non possono essere applicate. I
rimedi contro lo spam extracomunitario non sono né
facili né rapidi e in qualche caso possono mancare del
tutto. Per buona misura, il provvedimento contempla
anche questo aspetto e suggerisce anche qualche
soluzione per una forma di "spamming legittimo". Quasi
un manuale, dunque, ad uso degli spammatori e
soprattutto delle loro vittime.
Comunque l'efficacia sostanziale del provvedimento del
Garante non può che essere limitata, almeno fino a
quando non si troveranno intese efficaci a livello
internazionale. Intese che non appaiono dietro l'angolo.
In tutto questo c'è da registrare un aspetto importante:
se il provvedimento del 29 maggio aiuta a capire un tema
specifico, delicato e controverso, il codice che entrerà
in vigore all'inizio del prossimo anno cerca di mettere
ordine in tutto il complesso sistema della protezione
della riservatezza. Certo, molti punti possono essere
oggetto di discussione, dall'impostazione fin troppo
analitica dell'articolato alle singole disposizioni e al
modo in cui sono state raccordate all'insieme. Ma almeno
adesso sappiamo di che cosa discutere.
E, cercando di osservare la situazione sotto l'
angolazione più ampia possibile, possiamo avere la
sensazione che con il Codice si apra una "seconda fase"
nel sistema giuridico della tutela della riservatezza.
In parte, ma solo in parte, possiamo parlare anche di
una "seconda generazione" di norme, particolarmente in
relazione alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 467/01 e nella direttiva 2002/58/CE
(formalmente recepita dallo stesso Codice).
Questo significa che dobbiamo considerare conclusa la
prima fase della normativa sulla protezione della
riservatezza, quella in cui era necessario prima di
tutto far entrare nella testa delle persone (e
soprattutto delle aziende e degli enti pubblici) il
principio stesso della tutela dei dati e della sua
importanza nei rapporti sociali e commerciali.
Ora occorrono alcune "rifiniture", in primo luogo i
codici deontologici che il nuovo testo prevede
specificamente per molti comparti. A cominciare da
quello, importantissimo, dei fornitori dei servizi di
telecomunicazioni. Un settore di primo piano nella
società dell'informazione, nel quale i problemi di
tutela della riservatezza appaiono molto più impegnativi
di quanto si possa verificare in altri campi.
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