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Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Dati personali: che cosa cambia dal 1. gennaio
di Monica Gobbato da Interlex- 19.12.03 


Il "codice in materia di protezione dei dati personali" 
(DLgv 30 giugno 2003, n. 196), pubblicato in GU IL 29 
luglio, presenta novità importanti soprattutto sotto un 
profilo di sicurezza. Una di queste è rappresentata 
proprio dall'introduzione del "principio di necessità", 
secondo il quale i sistemi informativi e i programmi 
informatici dovranno essere configurati riducendo al 
minimo l'utilizzazione di dati personali/dati 
identificativi in modo da escluderne il trattamento 
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono 
essere realizzate mediante, 1) dati anonimi od 2) 
opportune modalità che permettano di identificare 
l'interessato solo in caso di necessità (art. 3).
Significa che il titolare, unitamente all'amministratore 
di sistema (figura non più prevista tra le misure 
minime, ma estremamente importante nella definizione dei 
ruoli), dovrà preventivamente adottare delle procedure 
organizzative/informatiche che permettano all'utente 
l'accesso ai soli file necessari alla propria attività 
lavorativa. Non solo, il Garante vuole di più e cioè 
vuole escludere il trattamento di dati identificativi a 
quelle persone che non abbiano necessità di vederle in 
chiaro. Per attuare questo principio occorrerà che il 
titolare all'inizio di ogni anno stabilisca delle 
puntuali politiche di sicurezza in base allo stato 
dell'arte e all'evoluzione tecnologica. Tali politiche 
dovranno essere multidisciplinari e cioè dovranno 
prevedere l'implementazione di nuove tecnologie, la 
definizione dei ruoli chiave opportuni e la 
predisposizione delle procedure di sicurezza richieste 
dal codice.
A conferma di questa affermazione si osserva che nelle 
definizioni è scritto che al titolare competono "anche 
unitamente ad altro titolare" le decisioni in ordine 
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati 
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il 
profilo della sicurezza. Da ciò deriva che il titolare è 
tenuto a decidere quali strumenti utilizzare per 
effettuare il trattamento e quindi nel caso degli 
strumenti elettronici è tenuto ad adottare i migliori 
sul mercato, allo scopo di ridurre al minimo qualsiasi 
rischio sul dato personale. Si precisa che il principio 
di necessità costituisce un importante potenziamento di 
un principio già esistente nella 675, che è quello di 
pertinenza.
E'stata poi ampliata la definizione di dati giudiziari 
che ora comprende anche i dati personali idonei a 
rivelare gli eventuali carichi pendenti, la qualità di 
imputato o di indagato ed anche la soccombenza ad 
eventuali sanzioni amministrative dipendenti da reato. 
E'stata introdotta quindi una nuova categoria di dati 
"semi-sensibili".
L'ambito di applicazione subisce un cambiamento 
importante. In pratica il nuovo codice si applica al 
trattamento di dati personali anche detenuti all'estero, 
effettuato "da chiunque è stabilito nel territorio dello 
Stato"(art. 5,1) invece che "a qualunque trattamento 
effettuato nello Stato". Come si comprende, grazie ad un 
concetto già noto alle ultime direttive europee, che è 
quello del luogo di stabilimento del titolare, ossia il 
luogo in cui il titolare stabilisce la sua attività 
economica, l'ambito di applicazione della legge si 
restringe, necessitando di una stabile organizzazione. 
Per quei trattamenti che vengono effettuati al di fuori 
della UE, ma che impiegano strumenti anche non 
elettronici situati in Italia, si applica la legge 
italiana. Il titolare "extra UE" sarà tenuto a designare 
un rappresentante in Italia. L'unica eccezione è il puro 
transito. In tal caso la legge italiana non si applica.
Tra le regole generali per tutti i trattamenti 
osserviamo l'art. 11, che è dedicato alle modalità del 
trattamento e ai requisiti dei dati, il quale aggiunge 
alle tradizionali modalità di trattamento, (liceità e 
correttezza, pertinenza con gli scopi dichiarati, 
conservazione coerente con le finalità della raccolta) 
un interessante secondo comma, che sancisce 
l'inutilizzabilità dei dati personali trattati in 
violazione del codice. Ciò significa che un 
provvedimento del Garante o dell'autorità giudiziaria 
che dichiari una violazione qualsiasi del codice potrà 
portare come conseguenza l'inutilizzabilità dei dati 
anche se non espressamente disposta. Si tratta 
sostanzialmente di un blocco dei dati.
Un intero articolo è dedicato ai "Codici di deontologia 
e buona condotta" (art. 12) che sono promossi dal 
Garante nell'ambito delle categorie interessate e quindi 
diversi per settori. Tra gli adempimenti obbligatori si 
segnala l'inserimento di modalità semplificate per 
l'informativa e il consenso.
La responsabilità civile per i danni cagionati per 
effetto del trattamento è prevista anche dal nuovo 
codice e comporta un risarcimento del danno dovuto 
all'esercizio di attività pericolose ai sensi dell'art. 
2050 del codice civile (art. 15). In base a questa norma 
il titolare sarà tenuto a risarcire i danni a meno che 
non provi di aver adottato le misure "idonee" 
(attenzione non le "minime") per evitare il danno. La 
novità è nel secondo comma, secondo il quale il danno 
non patrimoniale è risarcibile anche in caso di 
violazione delle norme attinenti alle modalità del 
trattamento comprendenti anche le regole sulla 
conservazione.
Tra le regole ulteriori figura all'art. 23 
l'importantissima norma sul consenso che, a differenza 
della legge 675/96 non è stata posta immediatamente dopo 
a quella sull'informativa. La spiegazione potrebbe 
essere che il consenso non sia più da considerarsi 
generalizzato salvo deroghe, come nel precedente testo, 
ma che sia necessario solo per i titolari cosiddetti 
privati e per gli enti pubblici economici. Al secondo 
comma si stabilisce che il consenso può riguardare 
l'intero trattamento o una o più operazioni dello 
stesso. Tale concetto esisteva già nella 675. Ora però 
il concetto di consenso specifico viene maggiormente 
evidenziato, nel senso che è più chiaro rispetto a prima 
che il consenso deve essere fornito in riferimento ad un 
trattamento chiaramente individuato significando che 
ogni tipo di singolo trattamento necessiterebbe, salvo i 
casi di esenzione, di un consenso specifico, come ad 
esempio nel caso di comunicazione di dati a terzi, 
individuati singolarmente o per categoria.

Si avverte immediatamente un contrasto tra il secondo e 
il terzo comma dell'articolo in commento. Non si 
comprende infatti come può il consenso riguardare tutto 
il trattamento e allo stesso tempo essere validamente 
prestato solo se specificamente riferito ad un 
trattamento individuato. La seconda condizione 
annullerebbe di fatto la prima.
Si deve però ammettere che l'articolo ha finalmente 
chiarito che il consenso per i dati comuni deve essere 
documentato per iscritto mentre quello per i sensibili 
deve essere scritto.
Novità importante riguarda l'esenzione dal consenso per 
il trattamento dei dati sensibili da parte del datore di 
lavoro. Infatti, quando il trattamento è necessario per 
adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia 
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e 
di previdenza e assistenza, nei limiti previsti 
dall'autorizzazione, e ferme restando le disposizioni 
del codice di deontologia e di buona condotta che dovrà 
essere emanato a breve, il consenso non è più richiesto.
Per quanto riguarda la nomina del responsabile, il 
codice all'art. 29 chiarisce definitivamente che questa 
è assolutamente facoltativa. Tale concetto si deduceva 
anche dal testo della 675 il quale prevedeva degli 
adempimenti a carico del responsabile solo "se" 
designato. Il responsabile resta vincolato come prima 
a quanto impartito dal titolare.
Gli incaricati vengono inseriti nel Titolo IV che 
riguarda i soggetti, all'art. 30 e assumono un ruolo ben 
preciso. Infatti devono essere designati per iscritto e 
deve essere individuato puntualmente l'ambito del 
trattamento loro consentito. Il codice considera tale 
anche la documentata preposizione della persona fisica 
ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, 
l'ambito del trattamento consentito agli addetti 
all'unità medesima. Il che significa che il tipo di 
documento contenente la nomina non ha nessuna importanza 
essendo sufficiente che il soggetto sia individuato per 
iscritto e sia definito il suo ambito di trattamento.
Il nuovo codice ripropone la distinzione tra misure di 
sicurezza idonee e misure di sicurezza minime con le 
medesime conseguenze previste dalla 675. Responsabilità 
civile in caso di violazione delle misure idonee; 
responsabilità penale (art. 169) nel caso delle minime. 
Il legislatore si attende una maggior sicurezza e per 
questo chiarisce che occorre un livello minimo di 
sicurezza che può essere garantito solo mediante 
l'applicazione delle misure minime che sono esplicitate 
in un allegato del codice.
Il documento programmatico per le misure di sicurezza 
diventa obbligatorio per tutti i titolari che trattino 
dati sensibili e giudiziari tramite elaboratori, a 
differenza di prima in cui era necessario solo per i 
trattamenti svolti mediante una rete disponibile al 
pubblico (art. 34 e allegato B).
La notificazione del trattamento (art. 37) subisce un 
importante cambiamento, essendo definitivamente 
eliminato l'obbligo generalizzato di effettuarla. I casi 
di obbligo di notificazione sono indicati chiaramente 
nel nuovo codice. Come, ad esempio, nel caso di 
trattamenti di dati genetici, biometrici o di dati che 
indicano la posizione geografica di persone od oggetti 
mediante una rete di comunicazione elettronica; o ancora 
nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale, trattati a fini di procreazione 
assistita, prestazione di servizi sanitari per via 
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di 
beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie 
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, ecc.
Per quel che concerne il profilo sanzionatorio 
estremamente importante è anche che tra i "provvedimenti 
a seguito del ricorso" il Garante può disporre in via 
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei 
dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più 
operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere 
adottato anche prima della comunicazione del ricorso 
(art. 150).
Le sanzioni amministrative sono raddoppiate rispetto la 
675.
La norma sul trattamento illecito dei dati ha subito 
modifiche principalmente a causa dell'aggiunta di 
illeciti precedentemente non previsti, come quelli 
relativi alla violazione delle norme sui dati di 
traffico o sui dati di ubicazione. Ciò che è rimasto 
invariato sono le violazioni sul consenso e la necessità 
del dolo specifico affinché il reato si concretizzi.
L'occasione per regolamentare una fattispecie nuova, 
concernente la raccolta occulta dei dati mediante gli 
strumenti informatici, è andata persa, per i dati dei 
lavoratori raccolti mediante monitoraggio dei sistemi 
informatici, avendo il legislatore scelto fare un 
semplice rinvio alle vecchie e non puntuali norme sul 
controllo a distanza contenute nello statuto dei 
lavoratori del 1970.
In conclusione, quello che si evince tra le righe del 
nuovo testo è che diventa sempre più necessario non 
assolvere solo a dei meri oneri burocratici, ma 
soprattutto creare una reale cultura della privacy 
attraverso degli strumenti più complessi delle semplici 
informative e richieste di consenso.
Mi riferisco alla creazione di strutture dedicate 
(uffici di sicurezza, nomine di responsabili interni ed 
esterni); all'elaborazione di procedure e manuali di 
sicurezza efficaci; all'elaborazione di contratti di 
outsourcing che prevedano la nomina del fornitore 
responsabile e apposite clausole a tutela delle 
informazioni; ai nuovi obblighi di dichiarazione di 
conformità da parte dei fornitori di servizi 
informatici; ai più stringenti obblighi di formazione e 
all'obbligo di allegare ai bilanci delle società di 
capitale l'avvenuta predisposizione del documento 
programmatico per la sicurezza.